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ISTITUTIONAL LAW
The Protected Marine Area of Capo Carbonara - Villasimius
is identified like "area marina di reperimento" means L. n. 394
- 1991
Institutive Law : DM of 15.09.1998
Modified with DM of 03.08.1999
(G.U. n. 229 del 29.09.1999)
that it replaces the previous decree integrally.
Decreto ministeriale 3 agosto 1999
Modificazione al decreto ministeriale
istitutivo dell'area marina protetta denominata "Capo Carbonara"
(G.U. della Repubblica Italiana
n. 229 del 29 settembre 1999)
Il Ministro dell'Ambiente
d'intesa con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
Visto il Titolo V della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio1986, n. 349, istitutiva
del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre
1991, n. 394 e, in particolare l' articolo 18;
Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero
della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente
marino sono state trasferite al Ministero dell'ambiente;
Vista la proposta della Consulta per la difesa del
mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 9 dicembre
1996;
Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e
la Regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile
1997;
Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca
applicata al mare, espresso con nota prot. 50843 del 18 settembre
1997;
Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata
ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro in
data 27 luglio1998 prot. n. 154286;
Visto il decreto ministeriale GAB/DEC/790/98 dell'8
luglio 1998 con il quale il Ministro dell'ambiente ha delegato
al Sottosegretario di Stato On. le Valerio Calzolaio tutti gli
affari rientranti nella competenza dell'Ispettorato Centrale per
la Difesa del Mare;
Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre
1998 con il quale è stata istituita l'area marina protetta
di Capo Carbonara;
Ritenuto necessario integrare il predetto decreto
ministeriale in data 15 settembre 1998 con l'esplicita indicazione
dei divieti vigenti all'interno dell'area marina protetta denominata "Capo
Carbonara", ma soprattutto per evidenziare che i previsti
temperamenti e deroghe ai predetti vincoli hanno carattere di temporaneità in
attesa del regolamento rimesso all'iniziativa dell'ente gestore
ai sensi del combinato disposto dall'articolo 28, commi 6 e 7,
della legge 31 dicembre 1982 n. 979 e dall'articolo 19, comma 5,
della legge 6 dicembre 1991 n. 394;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi
interventi in campo ambientale", ed in particolare l'art.
2, comma 37 ove viene profondamente innovata la normativa preesistente
in materia di gestione delle aree marine protette con sostanziali
riflessi sui provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette;
Ravvisata pertanto la necessità di apportare
le correzioni sopraelencate al predetto decreto ministeriale 15
settembre 1998, anche alla luce della sopravvenuta normativa contenuta
nella summenzionata legge n. 426 del 1998;
DECRETA:
Art. 1.
1. Il decreto in data 15 settembre 1998, istitutivo dell'area marina protetta
denominata "Capo Carbonara", è integralmente sostituito
dal presente decreto, che ne assorbe tutti gli effetti sin qui prodotti.
Art. 2.
1. E' istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge
31 dicembre 1982 n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre
1991 n. 394 e dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426, l'area naturale marina
protetta denominata Capo Carbonara.
Art. 3.
1. Con riferimento alla cartografia allegata, l'area naturale marina protetta
Capo Carbonara interessa l'area marina costiera antistante le isole di Serpentara
e dei Cavoli, nonché i territori costieri limitrofi del comune di
Villasimìus, per tutto il tratto di mare delimitato dalla congiungente
i punti appresso indicati, comprendendo anche i relativi territori costieri
appartenenti al demanio marittimo:
Latitudine Longitudine
A) 39° 07' .54 N 009° 26' .47 E (in costa)
B) 39° 06' .54 N 009° 26' .47 E
C) 39° 05' .62 N 009° 28' .49 E
D) 39° 03' .37 N 009° 31' .40 E
E) 39° 03' .37 N 009° 32' .05 E
F) 39° 07' .40 N 009° 37' .19 E
G) 39° 09' .50 N 009° 37' .19 E
H) 39° 09' .13 N 009° 34' .13 E (in costa)
Art. 4.
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, comma 3, della
legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'articolo 18, comma 2, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, l'area naturale marina protetta Capo Carbonara, in particolare,
persegue:
la protezione ambientale dell'area marina interessata;
la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche
e geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;
la diffusione e la divulgazione della conoscenza
dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri
dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche
ambientali e geomorfologiche della zona;
l'effettuazione di programmi di carattere educativo
per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia
e della biologia marina;
la realizzazione di programmi di studio e ricerca
scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e
della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica
dell'area;
la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile
con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando
attività tradizionali locali già presenti; nell'ambito
dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette
finalità, per le attività relative alla canalizzazione
dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della
disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni
per i mezzi di trasporto collettivi gestiti preferibilmente da
cittadini residenti nel comune di Villasimìus.
Art. 5.
1. All'interno dell'area naturale marina protetta Capo Carbonara, per come
individuata e delimitata all'articolo 2, sono vietate le attività che
possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto
della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina
protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre
1991, n. 394. In particolare, sono vietate:
la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento,
e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo
o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione
di specie estranee;
l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta,
dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua,
nonchè la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere,
l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare , anche
transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi
mezzo distruttivo o di cattura, nonchè di sostanze tossiche
e inquinanti;
le attività che possano comunque arrecare
danno, intralcio o turbativa alla realizzazione di programmi di
studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area. 2. La zona
A di riserva integrale comprende il tratto di mare delimitato dalla
congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia
allegata (Settore Ovest isola di Serpentara):
Latitudine Longitudine
r) 39° 07' .83 N 009° 36' .43 E
s) 39° 08' .78 N 009° 34' .76 E
t) 39° 09' .18 N 009° 34' .76 E
u) 39° 09' .18 N 009° 36' .46 E
3. In zona A, oltre a quanto indicato al
comma 1 e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4,
sono vietati:
l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento
delle formazioni geologiche e minerali;
la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e
unità da diporto di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 4;
la balneazione, fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 4;
la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque
mezzo esercitata;
la pesca subacquea.
4. In zona A è, invece, consentito:
l'accesso al personale dell'ente gestore, per attività di
servizio, e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche
debitamente autorizzate dall'ente gestore;
le immersioni autorizzate dall'ente gestore a fini
scientifici e la realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate
dall'ente gestore medesimo, in aree limitate e secondo percorsi
prefissati, tenendo comunque conto dell'esigenze di elevata tutela
ambientale.
5. La zona B di riserva generale comprende i tratti
di mare delimitati dalle congiungenti i punti appresso elencati
ed indicati nella cartografia allegata:
A) settore Est dell'isola di Serpentara:
Latitudine Longitudine
r) 39° 07' .83 N 009° 36' .43 E
q) 39° 07' .83 N 009° 36' .84 E
v) 39° 09' .33 N 009° 36' .84 E
u) 39° 09' .18 N 009° 36' .46 E
B) Secca dei Berni:
Latitudine Longitudine
n) 39° 06' .47 N 009° 33' .31 E
o) 39° 06' .70 N 009° 32' .25 E
p) 39° 07' .29 N 009° 33' .06 E
u) 39° 09' .18 N 009° 36' .46 E
C) Isola dei Cavoli - Capo Carbonara:
Latitudine Longitudine
a) 39° 06' .29 N 009° 30' .62 E (in costa)
b) 39° 05' .39 N 009° 30' .30 E
c) 39° 04' .08 N 009° 31' .94 E
d) 39° 04' .92 N 009° 33' .10 E
e) 39° 05' .95 N 009° 31' .87 E
f) 39° 06' .05 N 009° 31' .28 E (in costa)
D) Settore Sud dell'isola dei Cavoli:
Latitudine Longitudine
g) 39° 04' .12 N 009° 31' .88 E
h) 39° 03' .72 N 009° 32' .47 E
E) 39° 03' .37 N 009° 32' .05 E
D) 39° 03' .37 N 009° 31' .40 E
e) 39° 05' .95 N 009° 31' .87 E
m) 39° 03' .37 N 009° 31' .13 E
6. In zona B, oltre a quanto indicato al
comma 1 del presente articolo, sono vietati:
l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto sopra stabilito
al comma 4;
la libera navigazione a motore, fatto salvo quanto
previsto al comma 4 ed al successivo comma 7;
l'ormeggio non regolamentato; d) la pesca subacquea.
7. In tale zona, oltre a quanto indicato
al comma 4 del presente articolo, sono invece consentiti:
la navigazione a natanti ed imbarcazioni a bassa
velocità (non oltre 10 nodi), regolamentata dall'ente gestore;
la pesca sia professionale che sportiva, previamente
autorizzata dall'ente gestore dell'area marina protetta;
la balneazione;
l'ormeggio alle apposite strutture predisposte
dall'ente gestore;
le immersioni con apparecchi autorespiratori, previamente
autorizzate dall'ente gestore.
8. La zona C di riserva parziale comprende il residuo
tratto di mare all'interno del più generale perimetro dell'area
naturale marina protetta, sopra delimitato all'articolo 3.
9. In zona C , oltre a quanto indicato al
comma 1, sono vietati:
l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto
dal precedente comma 4 nonchè quanto stabilito al successivo
comma 10, lettera a) del presente articolo;
l'ormeggio non regolamentato;
la pesca subacquea.
10. In zona C, oltre a quanto indicato
ai commi 4 e 7 del presente articolo, è consentito:
l'ancoraggio nei soli specchi acquei attrezzati
allo scopo dall'ente gestore e opportunamente segnalati;
la navigazione a natanti ed imbarcazioni;
l'ormeggio, come regolamentato dall'ente gestore
dell'area naturale marina protetta;
la pesca professionale ai pescatori residenti nel
comune di Villasimius, e a quelli non residenti ove debitamente
autorizzati dall'ente gestore sulla base di apposita disciplina
relativa agli attrezzi ed allo sforzo di pesca;
le immersioni subacquee compatibili con la tutela
delle specie viventi e la conservazione dei fondali ( fotografia,
riprese, turismo subacqueo, ecc.).
11. Le attività sopra elencate ai commi
4, 7 e 10 del presente articolo sono provvisoriamente consentite
fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo
articolo 9.
Art. 6.
1. La gestione dell'area naturale marina protetta di Capo Carbonara è affidata,
sulla base di quanto disposto dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre
1991 n. 394 così come integrata dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426,
agli enti locali territorialmente competenti, con il contributo dell'Università,
degli Istituti di Ricerca e delle Associazioni Ambientalistiche, secondo le
intese intercorse con la Regione Autonoma della Sardegna.
Art. 7.
1. Per le prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta
Capo Carbonara, per l'installazione dei segnalamenti e per quant'altro necessiti
a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta
e della sua ripartizione restano stanziati Lit. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni)
a gravare sul capitolo 4637 dell'unità previsionale di base 8.1.2.1
Difesa Mare dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente,
nonché Lit. 180.000.000 (centottantamilioni) per le spese di primo
avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli
illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 4638 della citata unità previsionale
di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente,
entrambi per l'esercizio finanziario 1998.
2. Per l' esercizio finanziario 1999 e per i successivi
esercizi 2000 e 2001, tenendo presenti gli attuali stanziamenti
di bilancio sul capitolo 4637 dell'unità previsionale di
base 8.1.2.1 Difesa del mare, sarà messa a disposizione
dell'ente gestore una somma non inferiore a Lit. 500.000.000 (cinquecentomilioni)
sul capitolo 4637 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'ambiente per le attività finalizzate alla gestione
ordinaria dell'area naturale marina protetta in questione.
Art. 8.
1. L'ente gestore potrà avvalersi del personale del Corpo forestale
della Regione Autonoma della Sardegna per le attività all'interno dell'area
naturale marina protetta, sulla base del contingente di personale a tal fine
determinato dalla Regione.
Art. 9.
1. Il regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area naturale marina
protetta di Capo Carbonara, formulato entro 180 giorni dall'ente delegato
alla gestione anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione
delle misure di deroga di cui al precedente art. 5, commi 4, 7 e 10, sarà approvato,
sentita la Regione Autonoma della Sardegna, dal Ministero dell'Ambiente ai
sensi del combinato disposto dall'articolo 28, commi 6 e 7, della legge 31
dicembre 1982 n. 979, e dall'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre
1991,n. 394.
2. Nel suddetto regolamento dovrà essere
prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti
di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva.
Art. 10.
Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione
e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione
per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo
socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree
interessate.
Roma, 3 agosto 1999
p. Il Ministro: Calzolaio
Registrato alla Corte dei conti io 1 settembre 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 332
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